1. Introduzione e ambito di applicazione
Gli orari di lavoro, di guida e di riposo dei conducenti di autobus in Svizzera sono disciplinati da un sistema di norme giuridiche articolato su più livelli. A seconda del tipo di attività (impresa privata di autobus, trasporto pubblico concessionario, servizio nazionale o internazionale) si applicano leggi e ordinanze differenti.
Il diritto svizzero distingue in linea di principio tra i seguenti corpi normativi:
- OLR 1 (Ordinanza sugli autisti, RS 822.221): si applica ai conducenti professionali di autobus con più di 8 posti a sedere per i passeggeri (oltre al sedile del conducente) che non rientrano nella LDL.
- OLR 2 (RS 822.222): si applica ai conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di autovetture pesanti che non rientrano nell’OLR 1 o nella LDL.
- LDL / OLDL (RS 822.21 / RS 822.211): legge sulla durata del lavoro per i dipendenti addetti al servizio d’esercizio delle imprese di trasporto pubblico (imprese concessionarie di autobus, ferrovie, tram e navigazione).
- Regolamento (CE) n. 561/2006 dell’UE: si applica ai veicoli provenienti dagli Stati membri dell’UE che circolano in Svizzera, nonché al traffico transfrontaliero (Accordo sui trasporti terrestri CH-UE).
- Accordo AETR (RS 0.822.725.21): si applica ai viaggi internazionali in Svizzera e attraverso la Svizzera con Stati non appartenenti all’UE.
| Tipo di conducente / impresa | Normativa nazionale | Normativa internazionale |
|---|---|---|
| Impresa privata di autobus (autobus a lunga percorrenza, autobus turistico) | OLR 1 | AETR / Reg. 561/2006 |
| Trasporto pubblico concessionario (autobus FFS, autobus urbani, ecc.) | LDL / OLDL | AETR (per viaggi int.) |
| Furgone / minibus fino a 8+1 posti | OLR 2 | OLR 2 / AETR |
| Veicoli UE in Svizzera | Reg. (CE) 561/2006 | Reg. (CE) 561/2006 |
2. OLR 1 – Ordinanza sugli autisti
(Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore – RS 822.221)
2.1 Ambito di applicazione dell’OLR 1
L’OLR 1 (Ordinanza sugli autisti) si applica ai conducenti di:
- veicoli e combinazioni di veicoli con un peso totale ammesso superiore a 3,5 tonnellate (trasporto merci)
- autovetture (autobus) con più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente (ossia a partire dai veicoli con 10 posti)
- questi veicoli devono essere concessionati per il trasporto di persone o utilizzati a scopo commerciale
L’OLR 1 è l’equivalente svizzero del Regolamento UE 561/2006 ed è strettamente allineata all’Accordo AETR. È stata modificata in modo sostanziale da ultimo con effetto dal 1° maggio 2025.
2.2 Tempi di guida
L’OLR 1 stabilisce i seguenti tempi massimi di guida (art. 6 OLR 1 / art. 6 AETR):
| Parametro | Disciplina |
|---|---|
| Tempo di guida giornaliero (giornata normale) | Massimo 9 ore |
| Tempo di guida giornaliero (prolungato) | Fino a 10 ore (al massimo 2 volte a settimana) |
| Tempo di guida settimanale | Massimo 56 ore |
| Tempo di guida in 2 settimane consecutive | Massimo 90 ore |
Base giuridica: art. 6 OLR 1 (RS 822.221); art. 6 Accordo AETR; art. 6 Reg. (CE) 561/2006
2.3 Pause (interruzioni del tempo di guida)
Ai sensi dell’art. 7 OLR 1, dopo un tempo di guida di 4 ore e 30 minuti devono essere rispettate le seguenti pause:
- Pausa minima: 45 minuti consecutivi, OPPURE
- Pausa frazionata: dapprima una prima pausa di almeno 15 minuti, in seguito una seconda pausa di almeno 30 minuti
- le pause devono essere effettuate nell’ordine indicato (i 15 minuti prima dei 30 minuti)
- durante le pause non è consentito svolgere altro lavoro
Disciplina speciale dal 1° maggio 2025 (viaggi circolari): per i viaggi circolari nel trasporto di persone i 45 minuti possono essere suddivisi in due pause di almeno 15 minuti ciascuna (per un totale di almeno 45 minuti), a condizione che il tempo di guida giornaliero non superi le 7 ore.
2.4 Riposo giornaliero
Ai sensi dell’art. 8 OLR 1, i conducenti di autobus devono rispettare i seguenti tempi minimi di riposo:
- Riposo giornaliero regolare: almeno 11 ore consecutive
- Riposo giornaliero ridotto: 9 ore consecutive (al massimo 3 volte tra due riposi settimanali)
- un riposo ridotto non deve essere compensato
- Riposo giornaliero frazionato: il riposo può essere suddiviso in due parti: la prima parte di almeno 3 ore, la seconda parte di almeno 9 ore
- in caso di riposo frazionato risulta un riposo complessivo di almeno 12 ore
- in caso di viaggi di più giorni (con secondo conducente): 9 ore entro 30 ore
2.5 Riposo settimanale
Il riposo settimanale ammonta, ai sensi dell’art. 8 OLR 1, a:
- Riposo settimanale regolare: almeno 45 ore consecutive
- Riposo settimanale ridotto: almeno 24 ore consecutive
- la differenza rispetto al riposo regolare deve essere recuperata entro 3 settimane
- il recupero deve essere effettuato in blocco, unito a un altro periodo di riposo
- Nuova disciplina dal 1° maggio 2025 (viaggi circolari nel traffico interno): il riposo settimanale può essere effettuato solo dopo 12 giorni di lavoro (anziché dopo 6 giorni), a condizione che il tempo di guida giornaliero non superi le 7 ore
2.6 Eccezioni e disposizioni speciali
Disciplina speciale internazionale per il trasporto di persone (regola dei 12 giorni)
Nei viaggi internazionali (traffico occasionale) in cui il conducente si trova al di fuori del Paese, il riposo settimanale può essere differito a 12 giorni di lavoro consecutivi, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- prima del viaggio: un riposo settimanale regolare di 45 ore
- dopo il viaggio: due riposi settimanali regolari consecutivi
- tempo di guida giornaliero: non può superare le 10 ore in nessun giorno
Viaggi nel traffico di linea fino a 50 km
Per il servizio regolare di autobus di linea con una lunghezza della linea fino a 50 km si applicano disposizioni semplificate (art. 2 cpv. 1 OLR 1):
- questi conducenti rientrano in linea di principio nell’OLR 2 (non nell’OLR 1)
- eccezione: se l’impresa impiega sia conducenti soggetti all’OLR 1 sia conducenti soggetti all’OLR 2, può applicare regole uniformi
3. OLR 2 – Veicoli leggeri per il trasporto di persone e traffico locale
(Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di autovetture pesanti – RS 822.222)
3.1 Ambito di applicazione
L’OLR 2 si applica ai conducenti professionali di:
- veicoli con al massimo 8 posti a sedere per i passeggeri (oltre al sedile del conducente), quindi fino a veicoli con 9 posti
- autobus di linea nel traffico locale fino a 50 km di lunghezza della linea, che non sono soggetti alla LDL e non rientrano nell’OLR 1
- servizi taxi e servizi di navetta privati (a scopo commerciale)
Importante: l’OLR 2 non si applica ai dipendenti addetti al servizio d’esercizio delle imprese di trasporto pubblico concessionarie (questi sono soggetti alla LDL).
3.2 Tempi di guida e orari di lavoro
- Tempo di guida giornaliero: massimo 9 ore (fino a 10 ore al massimo 2 volte/settimana)
- Orario di lavoro massimo: 10 ore al giorno
- Orario di lavoro settimanale: in media al massimo 48 ore su 6 mesi
3.3 Pause
- Dopo 4,5 ore di guida: pausa di almeno 45 minuti
- Per i conducenti nel traffico di linea fino a 50 km: pausa di almeno 30 minuti dopo 4,5 ore di guida
- Frazionamento della pausa possibile: 15 minuti + 30 minuti (in questo ordine)
3.4 Tempi di riposo
- Riposo giornaliero: almeno 10 ore consecutive (oppure 9 ore ridotto, max. 3 volte/settimana)
- Riposo settimanale: almeno 36 ore, di cui 24 ore consecutive
Base giuridica: RS 822.222, art. 4–12; fedlex.admin.ch
4. LDL / OLDL – Legge sulla durata del lavoro per il trasporto pubblico
(Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici – RS 822.21 / Ordinanza relativa alla LDL – RS 822.211)
4.1 Ambito di applicazione della LDL
La LDL è una legge speciale che si applica esclusivamente ai dipendenti addetti al servizio d’esercizio delle imprese di trasporto pubblico concessionarie. Vi rientrano:
- Imprese di autobus con concessione dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT): AutoPostale, autobus privati con concessione TP, autobus urbani come Bernmobil, TPG, ZVB, AAGR ecc.
- imprese ferroviarie (FFS, BLS, RhB, SOB ecc.)
- imprese tranviarie
- funivie e skilift
- imprese di navigazione interna
La LDL NON si applica alle imprese private di autobus prive di concessione TP (per queste si applica l’OLR 1) e NON si applica al personale amministrativo (per il quale si applica la LL, legge sul lavoro).
4.2 Tempi di servizio (orari di lavoro)
La LDL distingue tra turno di servizio, tempo di guida e tempo di disponibilità:
| Termine | Disciplina |
|---|---|
| Turno di servizio (finestra temporale dall’inizio alla fine del servizio) | In media max. 12 ore; una volta per settimana lavorativa fino a 13 ore |
| Tempo di lavoro ininterrotto | Non può superare le 5 ore (una volta: fino a 5:10 ore) |
| Durata media del lavoro settimanale | 50 ore a settimana (media), al massimo 55 ore in una singola settimana |
| Durata massima del lavoro annuale | Stabilita nel contratto collettivo di lavoro (CCL) |
| Lavoro notturno e domenicale | Ammesso nell’ambito dell’esercizio, con i relativi supplementi secondo il CCL |
4.3 Pause (secondo l’OLDL)
L’OLDL (RS 822.211) disciplina le pause per il personale d’esercizio nel trasporto pubblico:
- Pausa regolare: almeno 1 ora in caso di turno di servizio superiore a 6 ore
- Pausa ridotta a 45 minuti: possibile previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti
- Pausa ridotta a 30 minuti: possibile con l’accordo dei lavoratori o dei loro rappresentanti
- Pausa breve: durante il tempo di lavoro ininterrotto di max. 5 ore non può essere computata come pausa valida alcuna pausa di durata inferiore a 10 minuti
4.4 Tempi di riposo e giorni di riposo
La LDL distingue tra riposo (tra i servizi) e giorno di riposo (giorno libero):
- Riposo prima di un giorno di riposo: in media almeno 12 ore, nel singolo caso almeno 9 ore
- Giorno di riposo: in media almeno 36 ore, nel singolo caso almeno 33 ore
- Giorni di compensazione: circa 52 all’anno; almeno 24 ore (possono essere ridotti a 22 ore con accordo)
- Ferie annuali: secondo il CCL (contratto collettivo di lavoro), almeno 4 settimane per gli adulti
Base giuridica: RS 822.21 (LDL), RS 822.211 (OLDL); autorità di vigilanza: Ufficio federale dei trasporti UFT
5. Regolamento UE 561/2006 e Accordo AETR
5.1 Regolamento (CE) n. 561/2006 dell’UE
Il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 disciplina i tempi di guida e di riposo nel trasporto stradale commerciale nell’UE. Per la Svizzera questo regolamento è determinante in virtù dell’Accordo sui trasporti terrestri tra l’UE e la Svizzera (in vigore dal 2002).
Ambito di applicazione per la Svizzera:
- i veicoli immatricolati nell’UE che circolano sul territorio svizzero devono rispettare il Reg. 561/2006
- i veicoli svizzeri che circolano negli Stati dell’UE devono anch’essi rispettare il Reg. 561/2006
- il Reg. 561/2006 e l’OLR 1 sono ampiamente armonizzati
Principali disposizioni del Reg. 561/2006:
| Prescrizione | Valore | Base giuridica |
|---|---|---|
| Tempo di guida giornaliero | 9h (max. 2x 10h/settimana) | Art. 6 par. 1 |
| Tempo di guida settimanale | 56 ore | Art. 6 par. 2 |
| Tempo di guida bisettimanale | 90 ore | Art. 6 par. 3 |
| Interruzione della guida | 45 min. dopo 4,5h (frazionabile: 15+30) | Art. 7 |
| Riposo giornaliero (regolare) | 11 ore | Art. 8 par. 1 |
| Riposo giornaliero (ridotto) | 9 ore (max. 3x/settimana) | Art. 8 par. 4 |
| Riposo settimanale (regolare) | 45 ore | Art. 8 par. 6 |
| Riposo settimanale (ridotto) | 24 ore | Art. 8 par. 6 |
| Regola dei 12 giorni (viaggi a lunga percorrenza) | Riposo settimanale dopo max. 12 giorni | Art. 8 par. 6a |
5.2 Accordo AETR
L’AETR (Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada) è un trattato di diritto internazionale a cui la Svizzera ha aderito (RS 0.822.725.21, in vigore dal 2003). Disciplina i tempi di guida e di riposo per i viaggi internazionali al di fuori del territorio dell’UE.
Quando si applica l’AETR anziché il Reg. UE 561/2006?
- nei viaggi transfrontalieri che si svolgono al di fuori dell’UE e dei territori indicati nel Reg. 561/2006
- viaggi in Stati AETR non appartenenti all’UE: Ucraina, Russia, Turchia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldavia e altri
- veicoli svizzeri in viaggio verso questi Stati
Dalla sua ultima revisione le disposizioni dell’AETR corrispondono ampiamente a quelle del Reg. 561/2006. I valori più importanti sono identici: tempo di guida giornaliero 9h, settimanale 56h, bisettimanale 90h, pausa di 45 min. dopo 4,5h, riposo giornaliero 11h, riposo settimanale 45h.
5.3 Applicazione in Svizzera: interazione tra i corpi normativi
L’Accordo sui trasporti terrestri tra l’UE e la Svizzera (ATT) stabilisce che il Reg. (CE) 561/2006 debba essere applicato reciprocamente per i trasporti commerciali di merci e di persone. Nella pratica ciò significa:
- Imprese svizzere di autobus su tratte UE: sono determinanti contemporaneamente l’OLR 1 e il Reg. 561/2006 (disposizioni armonizzate)
- Autobus dell’UE in Svizzera: il Reg. 561/2006 si applica direttamente in virtù dell’Accordo sui trasporti terrestri
- Viaggi in Stati terzi AETR (non UE): sono determinanti le regole AETR
- Imprese TP nazionali: la LDL prevale sull’OLR 1
6. Differenze: traffico urbano/regionale vs. traffico a lunga percorrenza
A seconda del tipo di esercizio di autobus si applicano prescrizioni differenti:
| Aspetto | Autobus urbano / traffico locale (LDL) | Autobus regionale / nazionale (OLR 1) | Autobus internazionale (OLR 1 + AETR) |
|---|---|---|---|
| Base giuridica | LDL (RS 822.21), OLDL | OLR 1 (RS 822.221) | OLR 1 + AETR / Reg. 561/2006 |
| Applicabile a | Autobus FFS, AutoPostale, autobus urbani con concessione UFT | Autobus turistici privati, non concessionari | Transfrontaliero, viaggi a lunga percorrenza |
| Turno di servizio max. | 12h (una volta 13h) | Non espl. limitato (limiti del tempo di guida) | Non espl. limitato (limiti del tempo di guida) |
| Tempo di guida giornaliero max. | Non definito separatamente (limite del tempo di servizio) | 9h (2x/settimana: 10h) | 9h (2x/settimana: 10h) |
| Tempo di guida settimanale | Disciplinato tramite CCL/OLDL | 56h | 56h |
| Pausa dopo | Dopo 5h ininterrotte | Dopo 4,5h di guida | Dopo 4,5h di guida |
| Durata della pausa | Min. 30–60 min. (a seconda dell’accordo) | 45 min. (frazionabile: 15+30 min.) | 45 min. (frazionabile: 15+30 min.) |
| Riposo giornaliero | Min. 9–12h (prima del giorno di riposo) | Min. 11h (rid. 9h fino a 3x/settimana) | Min. 11h (rid. 9h fino a 3x/settimana) |
| Riposo settimanale | Min. 36h (33h minimo) | Min. 45h (rid. 24h) | Min. 45h (rid. 24h) |
| Regola dei 12 giorni | Non applicabile | Sì (dal 1.5.2025 anche traffico interno) | Sì (viaggi internazionali) |
| Obbligo del tachigrafo | Sì (se veicoli OLR 1) | Sì | Sì (tachigrafo intelligente) |
| Vigilanza / controllo | UFT (Ufficio federale dei trasporti) | Polizia cantonale, dogana (UDSC) | Polizia cantonale, dogana, USTRA |
| Regole cantonali? | No (determinante il diritto federale) | No (determinante il diritto federale) | No (diritto federale / AETR) |
Nota sulle differenze cantonali: il diritto federale svizzero è uniforme per quanto riguarda i tempi di guida e di lavoro. Non esistono deroghe cantonali all’OLR 1, all’OLR 2 o alla LDL. I Cantoni sono competenti per le autorità di esecuzione (polizia cantonale) e per l’applicazione delle norme, ma non per la loro disciplina.
7. Tachigrafo digitale
Il tachigrafo digitale è l’apparecchio di controllo centrale per il monitoraggio dei tempi di guida e di riposo. La Svizzera ha introdotto le proprie prescrizioni in modo sincrono con l’UE.
7.1 Obbligo di legge
- l’obbligo del tachigrafo si applica a tutti i veicoli di peso totale superiore a 3,5 tonnellate e agli autobus con più di 8 posti a sedere per i passeggeri (ambito OLR 1)
- nell’ambito della LDL (trasporto pubblico): il tachigrafo non è sempre obbligatorio, ma la registrazione aziendale dei tempi è obbligatoria
7.2 Generazioni di tachigrafi
| Generazione | Introduzione | Particolarità |
|---|---|---|
| Tachigrafo analogico | Prima del 2004 | Disco di carta (disco tachigrafico); dal 2025 non più ammesso nel traffico transfrontaliero |
| Tachigrafo digitale (gen. 1) | Dal 2004 | Carta del tachigrafo (carta a chip); ammesso nel traffico interno fino al 2025 |
| Tachigrafo intelligente gen. 1 (TI 1) | Dal 2019 | GPS, localizzazione satellitare, riconoscimento automatico delle frontiere |
| Tachigrafo intelligente gen. 2 V1 (GEN2 V1) | Dal 2023 | Comunicazione a distanza (DSRC), lettore di prossimità; obbligatorio per i nuovi veicoli dal 21.8.2023 |
| Tachigrafo intelligente gen. 2 V2 (GEN2 V2) | Dal 2025 | GEN2 esteso; obbligatorio per il traffico transfrontaliero dal 19.8.2025 |
7.3 Carta del conducente
Ogni conducente che guida veicoli soggetti all’OLR 1 necessita di una carta del conducente personale (carta a chip):
- Rilasciata da: USTRA (Ufficio federale delle strade)
- Durata di validità: 5 anni
- Memorizza: i tempi di guida e di riposo degli ultimi 28 giorni
- Obbligo: deve essere sempre portata con sé ed esibita su richiesta
7.4 Lettura a distanza (Remote Control)
L’ultima generazione dei tachigrafi intelligenti (GEN2) consente alle autorità di leggere i dati senza contatto mentre il veicolo è in movimento. In tal modo, tramite le Roadside Unit (tecnologia DSRC), è possibile:
- leggere a distanza la carta del conducente
- individuare tempestivamente le infrazioni
- fermare il veicolo, in caso di sospetto, per un controllo approfondito
8. Controllo e sanzioni
8.1 Autorità di controllo
Il controllo degli orari di lavoro e dei tempi di riposo dei conducenti di autobus in Svizzera è svolto da più autorità:
- Polizia cantonale: controlli su strada, verifica del tachigrafo e della carta del conducente
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC): controllo al valico di frontiera per i trasporti internazionali
- USTRA (Ufficio federale delle strade): vigilanza sovraordinata, omologazione dei tachigrafi, carte del conducente
- UFT (Ufficio federale dei trasporti): vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico concessionarie (ambito LDL)
- SECO (Segreteria di Stato dell’economia): monitoraggio generale degli orari di lavoro, ispettorati del lavoro
8.2 Oggetto del controllo
In occasione di un controllo viene verificato:
- i dati attuali del tachigrafo (ultimi 28 giorni del conducente, ultimi 365 giorni del veicolo)
- le registrazioni manuali (se il tachigrafo è difettoso o non obbligatorio)
- la validità e l’integrità della carta del conducente
- il rispetto dei tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali
- il corretto montaggio e la calibrazione del tachigrafo
8.3 Sanzioni (multe e pene)
Le infrazioni all’OLR 1 e alle prescrizioni OLR sono contravvenzioni e vengono sanzionate con multe:
| Infrazione | Gravità | Sanzione |
|---|---|---|
| Tachigrafo prescritto non installato | Grave | Cauzione min. CHF 500; possibile denuncia penale |
| Tachigrafo non utilizzato o manipolato | Grave | Denuncia penale; possibile fermo del veicolo |
| Superamento del tempo di guida giornaliero (fino a 1h) | Medio | Multa disciplinare; dipende dal Cantone |
| Superamento del tempo di guida giornaliero (oltre 1h) | Grave | Denuncia penale; multe più elevate |
| Riposo insufficiente (fino a 1h) | Lieve–medio | Ammonimento o multa disciplinare |
| Riposo insufficiente (oltre 1h) | Grave | Denuncia penale; possibile revoca della concessione |
| Carta del conducente assente o mancante | Medio | Multa disciplinare; immobilizzazione del veicolo |
| Il datore di lavoro consente l’infrazione (sistematicamente) | Molto grave | Denuncia penale, revoca dell’autorizzazione d’esercizio |
Nota: gli importi esatti delle multe sono fissati a livello cantonale e possono variare. Nei viaggi transfrontalieri può applicarsi anche il diritto dell’altro Stato. La cauzione minima ammonta a CHF 500; in caso di ulteriori infrazioni tale importo aumenta.
8.4 Obbligo di conservazione
- i conducenti devono portare con sé i dati del tachigrafo degli ultimi 28 giorni di lavoro
- le imprese devono conservare le registrazioni per almeno 1 anno
- in caso di registrazioni manuali: anch’esse almeno 1 anno
9. Fonti e basi giuridiche
Tutte le prescrizioni menzionate in questo documento si basano su fonti giuridiche ufficiali svizzere ed europee.
9.1 Diritto federale svizzero (fedlex.admin.ch)
- OLR 1 – Ordinanza sugli autisti (RS 822.221)
- OLR 2 (RS 822.222)
- LDL (RS 822.21)
- OLDL (RS 822.211)
- Accordo AETR (RS 0.822.725.21)
9.2 Diritto europeo (EUR-Lex)
- Reg. (CE) n. 561/2006
- Note esplicative al Reg. 561/2006 (Commissione europea, aggiornamento 2022)
9.3 Fonti delle autorità
- USTRA – Tachigrafo digitale
- USTRA – FAQ tachigrafo digitale
- USTRA – OLR 1 (Ordinanza sugli autisti)
- UFT – La legge sulla durata del lavoro
- SECO – Contratti collettivi di lavoro nei trasporti
9.4 Organizzazioni di categoria e sindacati
- ASTAG – Modifica dell’OLR 1 dal 1.5.2025
- SEV – Sindacato del personale dei trasporti: LDL
- vpod/ssp – Legge sulla durata del lavoro LDL e OLDL
- AZG-Info.ch
Nota: questo documento riflette lo stato del diritto a maggio 2026. Per informazioni vincolanti consultare sempre i testi di legge aggiornati su fedlex.admin.ch o rivolgersi alle autorità competenti (USTRA, UFT, SECO).
Basi giuridiche:
OLR 1 (RS 822.221) · OLR 2 (RS 822.222) · LDL (RS 822.21) · OLDL (RS 822.211) · Accordo AETR · Reg. (CE) n. 561/2006 · Accordo sui trasporti terrestri CH-UE

